La Regione Marche, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e protezione degli agro-ecosistemi e delle produzioni di qualità, ha approvato la Legge regionale 3 giugno 2003 n. 12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano".
Oggetto di tutela sono: le risorse genetiche animali e vegetali quali specie, varietà, razze, popolazioni, ecotipi, cloni e cultivar, compresi i selvatici delle specie coltivate, autoctone, cioè originarie delle Marche o introdotte ed integrate negli agro-ecosistemi marchigiani da almeno cinquant'anni; minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione a causa del loro abbandono o dell'inquinamento genetico operati con l'introduzione di nuove cultivar o razze animali più produttive e resistenti; per le quali esista un interesse economico, scientifico, ambientale, paesaggistico o culturale.
La legge tutela anche le risorse genetiche non più coltivate o allevate sul territorio regionale ma attualmente conservate presso Istituti sperimentali, Orti botanici, Banche del germoplasma, Università e Centri di ricerca anche di altre Regioni o Paesi
IL RUOLO DELL'AGENZIA NELLA DIFESA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE
L'AMAP
- cura l’attuazione dei programmi pluriennali e annuali in materia di tutela della biodiversità per il settore agricolo;
- gestisce i due strumenti operativi della Legge cioè il Repertorio Regionale e la Rete di Conservazione e Sicurezza:
- L’AMAP provvede all’istruttoria delle domande di iscrizione al Repertorio e le invia, complete della documentazione, alla Commissione tecnica-scientifica per l’acquisizione del parere e quando questo risulta favorevole, provvede all’iscrizione gratuita della varietà o razza allo stesso Repertorio.
- L’AMAP gestisce e coordina la Rete di Conservazione e sicurezza per la gestione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale.
Ogni "agricoltore custode" può coltivare nella stessa unità aziendale non più di una varietà per ciascuna specie salvo il caso di varietà non soggette ad impollinazione incrociata; gli agricoltori custodi che avviano la coltivazione seguendo le indicazioni relative alle strategie individuati ai sensi dell’art. 8 della legge; l’agricoltore custode si impegna a riconsegnare all’AMAP la quota di campione riprodotto nelle quantità stabilite dalla Commissione tecnico-scientifica.
L’AMAP, dopo aver attestato il rispetto delle disposizioni fitosanitarie, rende disponibile il campione per le necessità degli operatori e degli istituti di ricerca che ne facciano richiesta sia per la coltivazione, sia ai fini di eventuali programmi di miglioramento genetico.
- fornisce il supporto tecnico–operativo per il funzionamento delle Commissioni tecnico-scientifiche.