Il Colpo di fuoco batterico Erwinia amylovora (Burrill) Wilson et. Al. è la più importante malattia che colpisce le Rosacee Pomoidee. Fra le piante ospiti del batterio agente causale della malattia, denominato Erwinia amylovora, sono comprese 150 specie divise in 37 generi fra cui quelli che hanno una maggiore importanza economica sono Malus (melo), Pyrus (pero), Cotoneaster (cotognastro), Pyracantha (agazzino), cui seguono Amelanchier (pero corvino), Chaenomeles (cotogno del Giappone), Crataegus (biancospino), Cydonia (cotogno), Mespilus (nespolo), , Sorbus (sorbo) e Stransvesia/Photinia (fotinia).
Nel nostro territorio dal punto di vista della vegetazione spontanea il biancospino (Crataegus spp.) è la pianta ospite più colpita, ed ha un ruolo epidemiologico importante costituendo spesso un serbatoio di infezione e propagazione che arreca danni alle aree verdi e alle zone frutticole.
I sintomi prodotti da E. amylovora sono avvizzimenti e rapidi disseccamenti che anneriscono fiori, frutti e giovani germogli; sugli organi legnosi provoca formazione di cancri che possono portare a morte le piante.
A causa della elevata virulenza di questo organismo nocivo e dell’impatto sull’ambiente e sulle produzioni agricole di questa patologia, è stato emanato un decreto di lotta obbligatoria sul territorio della Repubblica italiana, il DM n.356 del 10/09/1999, successivamente abrogato e sostituito dal D.M.13/08/2020 recante "Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana".
L’obbligatoria segnalazione di ogni caso sospetto di colpo di fuoco batterico, consente l’individuazione precoce dei focolai di infezione e la realizzazione di interventi tempestivi fondamentali per limitarne la diffusione.
A sensi del Reg. Esec. UE 2072/2019 e ss.mm.ii., l’organismo è regolamentato come:
- organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, ovvero organismo nocivo da quarantena presente nel territorio dell'Unione, ma non nel territorio di uno Stato membro o di una parte di esso, che non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione per cui la Commissione, su richiesta di tale Stato membro, può riconoscere tale territorio o parte dello stesso come zona protetta per quanto riguarda detto organismo nocivo da quarantena. Nella rispettiva zona protetta non sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette. L’allegato III del suddetto regolamento stabilisce l’elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e dei rispettivi codici.
- Organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione, ovvero a) la sua identità è stata accertata; b) è presente nel territorio dell'Unione; c) non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione; d) è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto; e) la sua presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile in relazione all'uso previsto di tali piante da impianto; f) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione.
Normativa comunitaria:
Il link sottostante conduce al Regolamento UE 2019/2072 dove i punti principali da considerare sono:
- ALLEGATO IV PARTE D e J - Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l’Unione e delle specifiche piante da impianto comprendente categorie e soglie in conformità all’articolo 5
- ALLEGATO V PARTE C - Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su specifiche piante da impiantoe
Tipo | Titolo documento | Data |
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Reg. Esec. (UE) 2019/2072 | 12/03/2025 |
Materiale divulgativo:
Tipo | Titolo documento | Data |
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Erwinia amylovora (Colpo di fuoco batterico) |
28/03/2023 |
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Link scheda EPPO | 12/03/2025 |
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Scheda divulgativa EFSA su Erwinia amylovora | 12/03/2025 |